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Notizie dagli Emirati Arabi Uniti

La presunzione di residenza fiscale

Quando si prende la decisione di trasferirci all’estero per lunghi periodi per motivi di lavoro, è doveroso informarsi sul trattamento fiscale a cui saremo sottoposti per evitare sgradevoli sorprese future e soprattutto per negoziare consapevolmente un ammontare di compensi professionali adeguati, che tengano in debita considerazione anche il prelievo fiscale. Diversamente si corre il rischio di dover sottostare in futuro ad un prelievo fiscale non preventivato al momento in cui si è accettato l’incarico definendo un compenso professionale che non teneva in considerazione il prelievo fiscale nella misura corretta.

Come è noto gli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda le imposte sul reddito sono caratterizzati dall’assenza di tassazione. Ovvero la normativa fiscale esiste e prevede anche scaglioni reddituali su cui applicare l’imposta (che è di tipo progressivo), ma volutamente non esistono le norme attuative per dare esecuzione alla tassazione. Negli UAE le imposte sui redditi sono pagate solo dalle imprese che operano nel settore dell’Oil&Gas, bancario e assicurativo; mentre per tutte le altre imprese ed i professionisti in assenza dei decreti attuativi, non si applica alcuna imposta.

Nei rapporti tra Italia e UAE, come si è già visto in un precedente contributo, esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che stabilisce come e quando si tassano i redditi di un cittadino di uno stato, realizzati nell’altro stato firmatario della convenzione. Quindi, in base a tale accordo bilaterale i due stati hanno regolamentato come suddividere la propria imposizione fiscale in base al concetto di residenza fiscale del contribuente.

Fin qui tutto bene, sembrerebbe che un professionista Italiano che trasferisca la propria attività a Dubai, grazie alla convenzione contro le doppie imposizioni, debba essere tassato solo negli Emirati e dato che le imposte in tale stato sono pari a zero, non dovrebbe quindi corrispondere alcuna imposta su quanto guadagna risiedendo negli UAE.

La situazione in realtà è assai più complessa di quanto possa apparire a prima vista ed è per questo che è indispensabile valutare con un professionista esperto di fiscalità internazionale quali sono le implicazioni fiscali in ciascun caso, perché ovviamente non tutti i casi sono uguali.

Un principio che è applicato a livello globale (cioè praticamente da tutti i paesi del mondo, ed in particolare da quelli aderenti all’OCSE) nella definizione della residenza fiscale è quello del centro vitale dei propri interessi.

È un principio cardine, che può portare a ribaltare una situazione apparentemente coerente con quella che legittimamente un contribuente può ritenere essere non solo una residenza formale all’estero, ma anche reale. Sulla base di tale principio, non è sufficiente la permanenza nello stato estero per oltre 183 giorni per periodo fiscale, o l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’ Estero), od avere un proprio ufficio ed attività regolarmente registrata nel paese estero.

L’Amministrazione Finanziaria, considera residente in Italia colui che, seppure si sia trasferito all’estero effettivamente, abbia mantenuto con il paese di origine (l’Italia) un legame in primis di carattere sociale e poi di carattere patrimoniale.

Sulla base di tale concetto, quindi per esempio, colui che si trasferisca all’estero mantenendo la propria famiglia in Italia, o le proprie attività di carattere sociale (cioè per esempio: l’appartenenza ad un club e la sua frequentazione quando presente in Italia) ovvero quelle di carattere patrimoniale quali il possesso di investimenti presso banche italiane, l’accredito presso banche italiane dei compensi percepiti anche all’estero, la presenza in consigli di amministrazione di società italiane, etc.. è considerato a tutti gli effetti un residente fiscale in Italia e quindi obbligato a corrispondere le imposte.

Quindi l’attività che deve essere fatta per capire se ai fini fiscali vi sia un effettivo trasferimento della residenza fiscale all’estero è quella di valutare tutte le possibili relazioni che il contribuente ha e che potrebbe mantenere con il territorio Italiano, in modo da potere soppesare con cognizione di causa la significità o meno di tali relazioni per la qualificazione della propria residenza fiscale.

Credits image: Pronto Professionista

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