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L’IVA emiratina nel Real Estate

Come sapete l’IVA è divenuta operativa negli UAE a partire dal 1° gennaio 2018, il suo funzionamento non è dissimile da quello europeo, soprattutto nel principio che l’IVA è un onere totalmente a carico del consumatore finale, mentre nelle fasi intermedie viene colpito il solo valore aggiunto che si crea.

Cerchiamo di capire in estrema sintesi, come nell’ambito del Real Estate l’imposta sul valore aggiunto (V.A.T.) si applichi.

Per quanto concerne le vendite di immobili, vi è una distinzione tra immobili commerciali e civili residenziali. Gli immobili residenziali di nuova costruzione venduti entro i 3 anni dalla loro ultimazione, ai fini iva sono soggetti all’imposta, ma la loro aliquota è 0% (quindi l’acquirente non sopporta l’onere fiscale). Se la vendita avviene successivamente ai 3 anni la cessione è esente da IVA (per l’acquirente nulla cambia, mentre la questione è diversa per il venditore). Le transazioni aventi ad oggetto gli immobili commerciali, invece, sono sempre assoggettati ad iva con l’aliquota ordinaria del 5%.

La vendita di terreni se non edificati è considerata esente, mentre i terreni edificati parzialmente o sui quali sono realizzate opere di ingegneria civile o di urbanizzazione sono assoggettati ad aliquota ordinaria del 5%.

Ovviamente la normativa non è così semplice in quanto esistono sfumature interpretative, ad esempio nel caso in cui si tratti di insediamenti residenziali ma per utilizzo industriale (gli alloggi dei dipendenti), ovvero nella qualificazione delle opere di ingegneria civile per ritenere un’area un terreno non edificato. Od ancora quando si tratta di beni con destinazioni miste o nei casi di transazioni su progetto, quindi relative a beni ancora non costruiti e di cui forse non esistono nemmeno le opere di urbanizzazione nel relativo lotto di terreno. Pertanto, è opportuno sfruttare la competenza di consulenti fiscali che operano sul posto per individuare al meglio la fattispecie.

Per quanto riguarda i servizi, in particolare quelli che qui interessano, ovvero i servizi di carattere tecnico consulenziale, bisogna osservare quello che nell’IVA emiratina è noto come “Place of supply of real estate related services”.

Quando si parla di immobili, secondo l’IVA locale, il luogo di fornitura (siano essi beni o servizi) è sempre quello dove l’immobile è situato. Pertanto, qualsiasi servizio legato ad un immobile, inclusi quelli di carattere tecnico consulenziale, anche se realizzati totalmente all’estero, sono considerati resi negli UAE ai fini dell’iva  e come tali assoggettati.

Questa situazione non implica alcun ché per un professionista che non risiede negli UAE, anche se il suo compenso superasse la soglia di obbligatorietà nella registrazione IVA. Ma coinvolgerà esclusivamente l’acquirente del servizio che dovrà utilizzare la tecnica dell’inversione contabile, nota come “reverse charge” per integrare la fattura ricevuta applicando l’IVA locale. Lo stesso meccanismo che in Italia viene utilizzato nel caso di acquisto di servizi da soggetti esteri. Diverso sarebbe invece il caso in cui il professionista Italiano si trasferisse a Dubai con un visto di lavoro senza un inquadramento come dipendente, ma come consulente, ed il proprio compenso superasse la soglia prevista per l’obbligo di iscrizione all’IVA; in questo caso il professionista sarebbe assoggettato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

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