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Notizie dagli Emirati Arabi Uniti

La recuperabilità dell’IVA in relazione al pagamento della fattura ricevuta

L’IVA come è noto è un’imposta che prevede per quella addebitata a monte a titolo di rivalsa (cioè quella corrisposta al proprio fornitore) il suo recupero attraverso la sua detrazione rispetto all’imposta dovuta sulle vendite.

Fatta eccezione per il sistema di deducibilità per cassa, applicabile in Italia solo ai contribuenti che non fatturano oltre i 2 milioni di euro, il recupero dell’imposta dovuta sulle fatture dei fornitori a prescindere dal pagamento del fornitore.

Negli Emirati Arabi Uniti, diversamente da quanto avviene in Italia, invece, esiste un periodo prestabilito entro il quale l’imposta recuperata deve trovare riscontro con il pagamento della fattura. Anzi la volontà di pagare il fornitore è elemento essenziale per poter portare in detrazione l’iva in acquisto su quella in vendita.

In base alla normativa UAE l’imposta a monte può essere recuperata solo quando sono soddisfatte due condizioni:
a) sia stata ricevuta la fattura; e
b) vi sia l’intenzione di effettuare il pagamento della fattura entro il termine massimo dei sei mesi successivi alla data originaria di scadenza del pagamento concordata tra le parti.

In pratica non è sufficiente che sia stata ricevuta la fattura in un determinato periodo fiscale, ma deve sussistere anche la volontà di pagarla, diversamente il recupero dell’IVA a monte potrà avvenire solo nel periodo fiscale in cui tale volontà si manifesti.

La questione appare puramente teorica, ma in realtà non lo è. Si pensi ad una organizzazione in cui esista un processo di approvazione delle fatture ricevute e di loro autorizzazione al pagamento. In questo caso tutte le fatture che arrivano al termine di un trimestre fiscale e che debbono essere sottoposte al processo di approvazione ed autorizzazione al pagamento è ragionevole ritenere che questo termini successivamente al trimestre fiscale in cui la fattura è pervenuta al destinatario. Dato che al termine del periodo fiscale la volontà di pagare non sussisteva, mancando l’autorizzazione formale, la relativa IVA non potrà essere recuperata se non nel trimestre in cui la volontà di pagare sia maturata.

Ma non basta che sussista la volontà, perché bisogna che si giunga anche al pagamento. Infatti, qualora il mancato pagamento dell’importo fatturato non sia sanato entro il termine dei 6 mesi successivi all'originario termine di pagamento previsto tra le parti, il contribuente dovrà provvedere a recuperare a tassazione e versare l’imposta che aveva dedotto in precedenza. L’iva a credito non sarà comunque persa perché potrà essere nuovamente dedotta nel periodo fiscale in cui la fattura sarà pagata.

Il procedimento di recupero dell’imposta, tuttavia è soggetto all'utilizzo della procedura di voluntary disclosure, qualora l’imposta non sia stata recuperata antro i primi due periodi fiscali successivi a quello in cui sono maturati i due requisiti essenziali, ovvero: la ricezione della fattura e la formazione della volontà di pagarla.

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